Agrisolare o Agrivoltaico?
Con il Decreto legge del 25 marzo, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 28 giugno 2022, sono stati introdotti gli incentivi per impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Obiettivo del Decreto
Creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
Soggetti Beneficiari
IMPRENDITORI AGRICOLI
Sono beneficiari tutti gli imprenditori agricoli, sia in forma individuale sia in forma societaria.
IMPRESE AGROINDUSTRIALI
Sono beneficiari tutte le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO. ( di cui all’avviso da emanarsi dopo approvazione Commissione Europea )
LE COOPERATIVE AGRICOLE
Sono beneficiari tutte le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
Soggetti Esclusi
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
Requisiti del Beneficiario
Essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
Non essere soggetto a sanzione interdittiva od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
Non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
Essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);
Non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
Non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
Non essere stati destinati, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà. (Vedi regolamento GBER)
Durata e Risorse della Misura
La durata della Misura Agrivoltaico vale per gli anni dal 2022 al 2026;
Le risorse a disposizione sono 1.500 Milioni di Euro (1,5 Miliardi di Euro) di cui:
1.200 Milioni di Euro per aziende connesse alla produzione agricola primaria, 300 Milioni di euro per aziende i trasformazione di prodotti agricoli e aziende di trasformazioni di prodotti agricoli in non agricoli.
Interventi ammissibili
Interventi ammissibili Primari
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agriindustriale;
Devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp;
Gli impianti fotovoltaici devono soddisfare solo il consumo medio annuo dell’azienda agricola.
Interventi ammissibili Secondari
Unitamente all’impianto Fotovoltaico possono essere realizzati uno o più interventi di riqualificazione energetica sulle strutture oggetto di installazione di FV come:
Rimozione e smaltimenti dell’amianto dai tetti; Realizzazione di isolamento termico dei tetti; Realizzazione di tetto ventilato.
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro diciotto mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Contributo e modalità di erogazione
Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della domande;
L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento entro 90 giorni;
Possibilità di richiedere anticipo del 30% del fonto perduto previsto con presentazione di Fideussione.
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